venerdì 10 marzo 2017

L'AVVOCATO RISPONDE

Egregio Avvocato, mio padre è deceduto da poco ed io e mio fratello, in questi giorni, abbiamo ricevuto una raccomandata da una società finanziaria, la quale, rivendicando un credito verso mio padre, ci chiedeva quale fosse la nostra intenzione in merito. Noi, purtroppo, non eravamo a conoscenza dei debiti di nostro padre, con cui da molti anni avevamo interrotto ogni rapporto personale.
Vorrei cortesemente sapere se siamo comunque obbligati a pagare questi debiti oppure se ci possiamo rifiutare.

Gentile signora, l’argomento relativo alla successione ereditaria ha da sempre generato molti interrogativi, soprattutto per ciò che riguarda la tutela degli eredi, i quali potrebbero ricevere in successione dal proprio caro, defunto, onerosi debiti da dover pagare.
Oltre al dolore, la morte di un genitore potrebbe far sorgere il problema di accertare l’entità dei debiti lasciati dal defunto, i quali, purtroppo, non sono sempre certi, né tantomeno si possono conoscere in anticipo.
Con il termine eredità si indica un patrimonio che viene trasferito da un familiare deceduto al suo successore o parente; mentre per debito ereditario si intende quello lasciato dal defunto al momento della sua morte: esso comprende sia la somma capitale che gli eventuali interessi, il cui maturare continua dopo la morte del debitore (Cass. sent. n. 562/2000).
I debiti di una persona deceduta passano ai suoi eredi, siano essi il coniuge, i figli, i genitori, ecc.
Ma il debito non si eredita in automatico, solo cioè con la morte del debitore; è necessario a tal fine un atto formale di accettazione dell’eredità. Solo da questo momento in poi si diventa debitori al posto del defunto.
Quindi, prima dell’accettazione dell’eredità, i creditori non possono agire contro gli eredi. Colui che, potenzialmente, può diventare erede (cd. chiamato all’eredità), ha 10 anni di tempo per decidere se accettare l’eredità o rifiutarla. Con una sola eccezione: chi, alla morte del parente, si trova in possesso anche di uno solo dei beni ereditari (es. nel caso di un figlio che convive con il padre), deve fare l’inventario dei beni entro 3 mesi dall’apertura della successione e, nei 40 giorni successivi, comunicare se intende accettare o meno l’eredità.
Secondo quanto previsto dall’art. 754 del Codice Civile, gli eredi rispondono dei debiti del defunto in base alle rispettive quote di eredità e non per gradi di parentela. Il creditore può quindi rivolgersi a ciascun erede, aggredendo anche i beni del patrimonio personale, solo nei limiti della sua quota di eredità; inoltre, non può chiedere l’intera prestazione ad uno solo dei coeredi, non sussistendo tra essi vincolo di solidarietà.

E’ comunque fatta salva la possibilità per il defunto di stabilire, nel proprio testamento, quote di ripartizione dei debiti differenti. Questo principio vale anche per i debiti tributari, ossia quelli con il fisco. Se il genitore defunto ha lasciato non pagate delle cartelle esattoriali, il debito si ripartisce pro quota tra gli eredi e a nessuno di questi l’amministrazione tributaria potrà chiedere l’integrale pagamento. L’unica eccezione è costituita solo per il debito derivante dal mancato pagamento di imposte sui redditi e dell’imposta di successione. Per tali debiti, in deroga alla disciplina generale, vale il principio di solidarietà: il fisco può chiedere l’integrale pagamento dell’importo anche ad un solo erede, a prescindere dalla quota da questi ereditata, salvo poi il diritto dello stesso di chiedere agli altri coeredi la restituzione delle rispettive parti.
Per garantire delle tutele legali agli eredi del defunto debitore, nella legislazione italiana esistono alternative che consentono all’erede di valutare se accettare o meno l’eredità. L’unico modo per non ereditare i debiti del defunto è quello di rinunciare all’eredità.
Come già detto, l’erede può rinunciare o accettare l’eredità nel suo complesso o entro 10 anni dall’apertura della successione o, entro 40 giorni dall’inventario (da eseguire entro 3 mesi dall’apertura della successione), se possiede un bene ereditario;
Il mancato rispetto di tali termini comporta l’accettazione pura e semplice dell’eredità. In alternativa alla rinuncia all’eredità, l’erede, che eventualmente non abbia chiaro l’ammontare dei debiti e del patrimonio del defunto, potrà, sempre entro gli stessi termini e con la stessa eccezione prevista per la rinuncia, optare per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In tal modo i creditori non potranno pignorare il suo patrimonio personale, ma soltanto i beni dallo stesso ottenuti in successione.
Secondo l’art. 490 del Codice Civile, l’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale la persona dichiara di accettare l’eredità, ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga “confuso” con quello del defunto, evitando così di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria per l’eredità devoluta ai minori, agli interdetti, a minori emancipati ed agli inabilitati. E’ obbligatoria, ma non automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida.
Quindi, ad esempio, per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare. Per tutti gli altri soggetti, invece, tale tipo di accettazione è facoltativa.
Per accedervi, così come disciplinato nell’art. 490 del Codice Civile, è necessario che vi sia una dichiarazione, da espletarsi entro tre mesi dalla data della morte se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni), ed entro dieci anni dalla morte se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto.
È obbligatorio redigere un inventario: se l’inventario non è compiuto nei tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice, con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Per quanto detto, Lei e Suo fratello, ognuno in modo autonomo, dovrete decidere se accettare l’eredità ovvero se, non conoscendo l’esistenza, ma soprattutto l’entità di eventuali ulteriori debiti contratti da Vostro padre, rinunciare nel suo complesso o accettare con beneficio di inventario, nei rispetto dei termini e delle modalità indicate.

Scritto da Emanuele Vari - Pubblicato sul numero 3 del 2017 nel "Il Corace"

giovedì 9 marzo 2017

É NATA CORA CANEM

Di necessità virtù” o, come dicevano gli antichi, “mater artium necessitas”, la necessità è la madre delle abilità. Così prende vita l’associazione Cora Canem, da una necessità, ancor prima che da un’idea.

L’esigenza è quindi quella di avere a disposizione uno spazio verde dove poter dedicare del tempo, in tutta tranquillità e sicurezza, al nostro amico a quattro zampe, dove possa scorrazzare liberamente sperimentando la gioia che solo un fazzoletto di terra può dare a un cane.

L’idea è quella di fornire al cittadino una tale opportunità, restituendo a Cori uno dei suoi parchi e rendendolo fruibile come luogo non solo di svago per l’animale, ma anche e soprattutto, di socializzazione per il padrone. Con un’idea ancora in erba, ma tanta voglia di mettersi in gioco, Yerson Placidi e Celeste Tabita, mettono piede timidamente in comune dove trovano non solo un’accoglienza inaspettata (figurati se qualcuno ha il tempo per pensare ai problemi dei cani), ma anche un aiuto concreto sui primi passi da compiere per promuovere e realizzare il progetto.

Per prima cosa creare un’Associazione, di cui fossero chiari gli obiettivi e la condotta, cercare consensi e partecipazione col passaparola e infine fare una richiesta formale al comune. L’associazione nasce formalmente il 17 marzo, ha già una pagina Facebook, Associazione Cinofila Cora Canem, un gruppo WhatsApp e una richiesta protocollata in buono stato di avanzamento.

Lavori in corso quindi, ma non troppo!

Le idee non mancano, partendo dall’aiutare i proprietari dei cani a instaurare un corretto rapporto con l’animale attraverso una cultura cinofila basata sul rispetto di quest’ultimo e sulla conoscenza delle sue necessità psicofisiche. A questo scopo Cora Canem si impegna a tenere corsi e a invitare esperti del settore, svolgere attività di natura educativa, sportiva e ricreativa come incontri collettivi, classi di socializzazione e passeggiate didattiche.

Il motore principale di questa associazione sarà senza ombra di dubbio la collaborazione e la partecipazione della comunità tutta, perciò qualsiasi idea o aiuto sarà accolto molto volentieri.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e in particolare il vicesindaco Ennio Afilani che ha incoraggiato il progetto dalla sua ideazione ad oggi. Si ringrazia inoltre la veterinaria Margherita Milanini, Quirino Vittori, il proprietario del Zi Ciuffo Fraschetta, Andrea Benini, proprietario del negozio per animali Doggy’s Planet che sta per aprire in piazza Signina, il farmacista Emanuele Nobili e il Fight Club Team Frasca.

Cora Canem vi aspetta nel prossimo numero del Corace che ci ha gentilmente concesso una rubrica fissa al suo interno per promuovere l’iniziativa.

Scritto da Tabita Celeste - Pubblicato sul numero 3 del 2017 nel "Il Corace"

mercoledì 8 marzo 2017

L' ANGOLO DELLA POESIA

La nostra promessa le tue lacrime, Jan,
le berremo fino in fondo,
sono amare come il dolore e bruciano come carbone ardente.
le tue lacrime, Jan,
le berremo fino in fondo
per non dimenticare.
I tuoi occhi, Jan,
li nasconderemo in fondo ai nostri cuori,
sono tristemente assorti
sono puri, pieni di scintille
come neve caduta da poco.
I tuoi occhi, Jan,
li nasconderemo in fondo ai nostri cuori
e tutta la tenerezza che era in essi.
Il tuo martirio, Jan,
lo urleremo a tutto il mondo:
è la sua cattiva coscienza
e di notte non lo lascia dormire.
Il tuo martirio, Jan,
lo urleremo a tutto il mondo
perché finalmente
l’uomo ami l’uomo.

Anonimo

Pubblicato nel numero 3 del 2017 nel "Il Corace"