Egregio Avvocato, mio padre è deceduto
da poco ed io e mio fratello, in questi giorni, abbiamo ricevuto una
raccomandata da una società finanziaria, la quale, rivendicando un
credito verso mio padre, ci chiedeva quale fosse la nostra intenzione
in merito. Noi, purtroppo, non eravamo a conoscenza dei debiti di
nostro padre, con cui da molti anni avevamo interrotto ogni rapporto
personale.
Vorrei cortesemente sapere se siamo comunque obbligati a
pagare questi debiti oppure se ci possiamo rifiutare.
Gentile signora, l’argomento relativo
alla successione ereditaria ha da sempre generato molti
interrogativi, soprattutto per ciò che riguarda la tutela degli
eredi, i quali potrebbero ricevere in successione dal proprio caro,
defunto, onerosi debiti da dover pagare.
Oltre al dolore, la morte di
un genitore potrebbe far sorgere il problema di accertare l’entità
dei debiti lasciati dal defunto, i quali, purtroppo, non sono sempre
certi, né tantomeno si possono conoscere in anticipo.
Con il termine
eredità si indica un patrimonio che viene trasferito da un familiare
deceduto al suo successore o parente; mentre per debito ereditario si
intende quello lasciato dal defunto al momento della sua morte: esso
comprende sia la somma capitale che gli eventuali interessi, il cui
maturare continua dopo la morte del debitore (Cass. sent. n.
562/2000).
I debiti di una persona deceduta passano ai suoi eredi,
siano essi il coniuge, i figli, i genitori, ecc.
Ma il debito non si
eredita in automatico, solo cioè con la morte del debitore; è
necessario a tal fine un atto formale di accettazione dell’eredità.
Solo da questo momento in poi si diventa debitori al posto del
defunto.
Quindi, prima dell’accettazione dell’eredità, i
creditori non possono agire contro gli eredi. Colui che,
potenzialmente, può diventare erede (cd. chiamato all’eredità),
ha 10 anni di tempo per decidere se accettare l’eredità o
rifiutarla. Con una sola eccezione: chi, alla morte del parente, si
trova in possesso anche di uno solo dei beni ereditari (es. nel caso
di un figlio che convive con il padre), deve fare l’inventario dei
beni entro 3 mesi dall’apertura della successione e, nei 40 giorni
successivi, comunicare se intende accettare o meno l’eredità.
Secondo quanto previsto dall’art. 754 del Codice Civile, gli eredi
rispondono dei debiti del defunto in base alle rispettive quote di
eredità e non per gradi di parentela. Il creditore può quindi
rivolgersi a ciascun erede, aggredendo anche i beni del patrimonio
personale, solo nei limiti della sua quota di eredità; inoltre, non
può chiedere l’intera prestazione ad uno solo dei coeredi, non
sussistendo tra essi vincolo di solidarietà.
E’ comunque fatta
salva la possibilità per il defunto di stabilire, nel proprio
testamento, quote di ripartizione dei debiti differenti. Questo
principio vale anche per i debiti tributari, ossia quelli con il
fisco. Se il genitore defunto ha lasciato non pagate delle cartelle
esattoriali, il debito si ripartisce pro quota tra gli eredi e a
nessuno di questi l’amministrazione tributaria potrà chiedere
l’integrale pagamento. L’unica eccezione è costituita solo per
il debito derivante dal mancato pagamento di imposte sui redditi e
dell’imposta di successione. Per tali debiti, in deroga alla
disciplina generale, vale il principio di solidarietà: il fisco può
chiedere l’integrale pagamento dell’importo anche ad un solo
erede, a prescindere dalla quota da questi ereditata, salvo poi il
diritto dello stesso di chiedere agli altri coeredi la restituzione
delle rispettive parti.
Per garantire delle tutele legali agli eredi
del defunto debitore, nella legislazione italiana esistono
alternative che consentono all’erede di valutare se accettare o
meno l’eredità. L’unico modo per non ereditare i debiti del
defunto è quello di rinunciare all’eredità.
Come già detto,
l’erede può rinunciare o accettare l’eredità nel suo complesso
o entro 10 anni dall’apertura della successione o, entro 40 giorni
dall’inventario (da eseguire entro 3 mesi dall’apertura della
successione), se possiede un bene ereditario;
Il mancato rispetto di
tali termini comporta l’accettazione pura e semplice dell’eredità.
In alternativa alla rinuncia all’eredità, l’erede, che
eventualmente non abbia chiaro l’ammontare dei debiti e del
patrimonio del defunto, potrà, sempre entro gli stessi termini e con
la stessa eccezione prevista per la rinuncia, optare per
l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In tal
modo i creditori non potranno pignorare il suo patrimonio personale,
ma soltanto i beni dallo stesso ottenuti in successione.
Secondo
l’art. 490 del Codice Civile, l’accettazione con beneficio
d’inventario è un atto attraverso il quale la persona dichiara di
accettare l’eredità, ma di voler evitare che il suo patrimonio
personale venga “confuso” con quello del defunto, evitando così
di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in
vita.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria
per l’eredità devoluta ai minori, agli interdetti, a minori
emancipati ed agli inabilitati. E’ obbligatoria, ma non automatica:
occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché
l’accettazione sia valida.
Quindi, ad esempio, per i minori e gli
interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto,
dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare. Per tutti gli
altri soggetti, invece, tale tipo di accettazione è facoltativa.
Per
accedervi, così come disciplinato nell’art. 490 del Codice Civile,
è necessario che vi sia una dichiarazione, da espletarsi entro tre
mesi dalla data della morte se l’erede è in possesso dei beni
ereditati (tutti o alcuni), ed entro dieci anni dalla morte se
l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto.
È
obbligatorio redigere un inventario: se l’inventario non è
compiuto nei tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con
beneficio, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede
puro e semplice, con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti
gli eventuali debiti del defunto.
Per quanto detto, Lei e Suo
fratello, ognuno in modo autonomo, dovrete decidere se accettare
l’eredità ovvero se, non conoscendo l’esistenza, ma soprattutto
l’entità di eventuali ulteriori debiti contratti da Vostro padre,
rinunciare nel suo complesso o accettare con beneficio di inventario,
nei rispetto dei termini e delle modalità indicate.
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