venerdì 10 marzo 2017

L'AVVOCATO RISPONDE

Egregio Avvocato, mio padre è deceduto da poco ed io e mio fratello, in questi giorni, abbiamo ricevuto una raccomandata da una società finanziaria, la quale, rivendicando un credito verso mio padre, ci chiedeva quale fosse la nostra intenzione in merito. Noi, purtroppo, non eravamo a conoscenza dei debiti di nostro padre, con cui da molti anni avevamo interrotto ogni rapporto personale.
Vorrei cortesemente sapere se siamo comunque obbligati a pagare questi debiti oppure se ci possiamo rifiutare.

Gentile signora, l’argomento relativo alla successione ereditaria ha da sempre generato molti interrogativi, soprattutto per ciò che riguarda la tutela degli eredi, i quali potrebbero ricevere in successione dal proprio caro, defunto, onerosi debiti da dover pagare.
Oltre al dolore, la morte di un genitore potrebbe far sorgere il problema di accertare l’entità dei debiti lasciati dal defunto, i quali, purtroppo, non sono sempre certi, né tantomeno si possono conoscere in anticipo.
Con il termine eredità si indica un patrimonio che viene trasferito da un familiare deceduto al suo successore o parente; mentre per debito ereditario si intende quello lasciato dal defunto al momento della sua morte: esso comprende sia la somma capitale che gli eventuali interessi, il cui maturare continua dopo la morte del debitore (Cass. sent. n. 562/2000).
I debiti di una persona deceduta passano ai suoi eredi, siano essi il coniuge, i figli, i genitori, ecc.
Ma il debito non si eredita in automatico, solo cioè con la morte del debitore; è necessario a tal fine un atto formale di accettazione dell’eredità. Solo da questo momento in poi si diventa debitori al posto del defunto.
Quindi, prima dell’accettazione dell’eredità, i creditori non possono agire contro gli eredi. Colui che, potenzialmente, può diventare erede (cd. chiamato all’eredità), ha 10 anni di tempo per decidere se accettare l’eredità o rifiutarla. Con una sola eccezione: chi, alla morte del parente, si trova in possesso anche di uno solo dei beni ereditari (es. nel caso di un figlio che convive con il padre), deve fare l’inventario dei beni entro 3 mesi dall’apertura della successione e, nei 40 giorni successivi, comunicare se intende accettare o meno l’eredità.
Secondo quanto previsto dall’art. 754 del Codice Civile, gli eredi rispondono dei debiti del defunto in base alle rispettive quote di eredità e non per gradi di parentela. Il creditore può quindi rivolgersi a ciascun erede, aggredendo anche i beni del patrimonio personale, solo nei limiti della sua quota di eredità; inoltre, non può chiedere l’intera prestazione ad uno solo dei coeredi, non sussistendo tra essi vincolo di solidarietà.

E’ comunque fatta salva la possibilità per il defunto di stabilire, nel proprio testamento, quote di ripartizione dei debiti differenti. Questo principio vale anche per i debiti tributari, ossia quelli con il fisco. Se il genitore defunto ha lasciato non pagate delle cartelle esattoriali, il debito si ripartisce pro quota tra gli eredi e a nessuno di questi l’amministrazione tributaria potrà chiedere l’integrale pagamento. L’unica eccezione è costituita solo per il debito derivante dal mancato pagamento di imposte sui redditi e dell’imposta di successione. Per tali debiti, in deroga alla disciplina generale, vale il principio di solidarietà: il fisco può chiedere l’integrale pagamento dell’importo anche ad un solo erede, a prescindere dalla quota da questi ereditata, salvo poi il diritto dello stesso di chiedere agli altri coeredi la restituzione delle rispettive parti.
Per garantire delle tutele legali agli eredi del defunto debitore, nella legislazione italiana esistono alternative che consentono all’erede di valutare se accettare o meno l’eredità. L’unico modo per non ereditare i debiti del defunto è quello di rinunciare all’eredità.
Come già detto, l’erede può rinunciare o accettare l’eredità nel suo complesso o entro 10 anni dall’apertura della successione o, entro 40 giorni dall’inventario (da eseguire entro 3 mesi dall’apertura della successione), se possiede un bene ereditario;
Il mancato rispetto di tali termini comporta l’accettazione pura e semplice dell’eredità. In alternativa alla rinuncia all’eredità, l’erede, che eventualmente non abbia chiaro l’ammontare dei debiti e del patrimonio del defunto, potrà, sempre entro gli stessi termini e con la stessa eccezione prevista per la rinuncia, optare per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In tal modo i creditori non potranno pignorare il suo patrimonio personale, ma soltanto i beni dallo stesso ottenuti in successione.
Secondo l’art. 490 del Codice Civile, l’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale la persona dichiara di accettare l’eredità, ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga “confuso” con quello del defunto, evitando così di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria per l’eredità devoluta ai minori, agli interdetti, a minori emancipati ed agli inabilitati. E’ obbligatoria, ma non automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida.
Quindi, ad esempio, per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare. Per tutti gli altri soggetti, invece, tale tipo di accettazione è facoltativa.
Per accedervi, così come disciplinato nell’art. 490 del Codice Civile, è necessario che vi sia una dichiarazione, da espletarsi entro tre mesi dalla data della morte se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni), ed entro dieci anni dalla morte se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto.
È obbligatorio redigere un inventario: se l’inventario non è compiuto nei tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice, con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Per quanto detto, Lei e Suo fratello, ognuno in modo autonomo, dovrete decidere se accettare l’eredità ovvero se, non conoscendo l’esistenza, ma soprattutto l’entità di eventuali ulteriori debiti contratti da Vostro padre, rinunciare nel suo complesso o accettare con beneficio di inventario, nei rispetto dei termini e delle modalità indicate.

Scritto da Emanuele Vari - Pubblicato sul numero 3 del 2017 nel "Il Corace"

Nessun commento:

Posta un commento