lunedì 4 marzo 2019

CACCIA: LEGGI E BALISTICA VENATORIA

Nella Determinazione della Regione Lazio G14459 del 13/11/2018, l’Allegato A riporta in intestazione: “Avviso di selezione per l’individuazione dei componenti delle “Commissioni per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria” di cui all’art. 40 comma 11 lettere b) e c) della L.R. n. 17/1995, istituite in ciascun capoluogo di Provincia, presso le ex Aree Decentrate Agricoltura del Lazio”.
In tale “Allegato A” si legge: “… omissis … Le nomine dei componenti delle Commissioni per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi del comma 13 dell’art. 40 della L.R. n. 17/1995, sono da ritenersi a titolo onorifico, pertanto non sono previsti oneri a carico del Bilancio regionale … omissis …”.
Dato che non si parla di “opera di volontariato”, perché un Professionista dovrebbe lavorare gratis? Lauree, specializzazioni e competenze sono costate sacrifici ed è giusto, pertanto, che chi esercita relative Professioni debba essere remunerato!
Per quanto riguarda il membro della Commissione per la Balistica venatoria, quale laurea viene richiesta? Quali competenze di Balistica venatoria vengono richieste? Non sarebbe opportuno che tale soggetto fosse anche un esperto cacciatore?
Nel trattare la questione relativa alla “morte da shock”, già accennata in un precedente articolo, appare doveroso considerare brevemente i casi in cui un animale cacciabile, colpito con almeno 4-5 pallini, non arresti la sua corsa, ovvero, se fermo, non rimanga sul posto o giù di lì.
Le motivazioni di tale “atteggiamento” possono essere diverse: i pallini potrebbero essere di dimensioni troppo piccole in rapporto all’animale insediato, potrebbero avere scarsa penetrazione, ovvero non riuscire a procurare ferite invalidanti. Un simile fenomeno è riscontrabile quando, ad esempio, dopo avere sparato ad un volatile, si osserva una c.d. “nuvola” di piume ed il volatile continua a volare … Di contro, può accadere che il volatile cada inesorabilmente a terra a causa della rottura di un’ala provocata da un unico pallino.
L’animale non è rimasto sulla fucilata perché il piombo gli è arrivato freddo …”: in merito a tale affermazione non si conoscono trattati di non si conoscono trattati di Balistica terminale che, analizzando il fenomeno dei pallini che colpiscono un animale, riportano casi di visibili bruciature intorno all’area in cui è penetrato il pallino. Quindi la domanda: chi afferma tale rapporto causa (piombo che giunge freddo sull’animale) - effetto (animale che non riporta ferite invalidanti), su quali principi balistici si basa? Ovviamente, quanto detto non riguarda colpi sparati a bruciapelo, in cui non si può neanche parlare della “rosata di pallini”.
Scritto da Renato Bologna e Emanuele Vari - Pubblicato sul numero di Febbraio 2019 del Il Corace

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