giovedì 1 marzo 2018

DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI

La recente cronaca quotidiana invita noi genitori ad alzare ancor più la guardia contro i pericoli legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Come difendere i nostri ragazzi quando si ha il timore che ne siano vittima? Gli adulti spesso incontrano la difficoltà di riconoscere il confine tra lo scherzo rispetto ad una condotta ben più grave e ripetuta. Lo scherzo è tale solo se diverte tutti senza ferire l’altro ed ugualmente, un conflitto o un litigio tra coetanei è tale quando si sostanzia in un singolo episodio. Quando le azioni nei confronti del bambino o dell’adolescente si concretizzano in atti di prevaricazione e sopruso, in molestie ed aggressioni intenzionali ripetute nel tempo, in insulti, minacce, anche con l’uso della violenza fisica, con lo scopo di denigrare o diffamare la vittima fino ad isolarla, siamo certamente in presenza di bullismo.
Il medesimo fine, oltre che attraverso la presenza fisica, può essere perpetrato ai danni del minore anche mediante il cd. cyberbullismo. Questa forma di bullismo virtuale, definito anche “mobbing in internet”, è praticato mediante l’uso di tecnologie e media digitali e consiste nell’invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, chat o social, al fine anch’esso di molestare un soggetto per un lungo periodo. Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzato atti di cyberbullismo sono molteplici e vanno dai pettegolezzi agli insulti diffusi con gli strumenti citati, o postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti; o ancora rubando l’identità ed il profilo di altri, o costruendone uno falso, per danneggiare la reputazione della vittima.

Il cyberbullismo ed il bullismo rappresentano uno dei maggiori problemi della attuale realtà adolescenziale. Non esistono segnali univoci ed inequivocabili che aiutino un genitore a capire se il figlio sia vittima di atti di bullismo, ma il bambino/ragazzino può lanciare dei segnali attraverso comportamenti diversi da quelli consueti: così, ad esempio, se non ha mai avuto difficoltà a scuola ed ha un calo improvviso nel suo rendimento, o se inizia a dedicare meno impegno ai compiti assegnati, mostrandosi poco motivato e apatico, è evidente che qualcosa non va. Inoltre, chi è vittima di atti di bullismo non mostra più il medesimo interesse nei confronti dei coetanei, manifestando, di contro, atteggiamenti di ritiro e isolamento, chiudendosi in sé stesso e diventando, talvolta, anche scontroso. Anche l’accusare malesseri fisici di varia natura (i classici mal di pancia o di testa) quale pretesto per evitare la scuola è sicuramente un campanello d’allarme da valutare con attenzione. E’ fondamentale quindi che i genitori notino tutti quei piccoli segnali di trasformazione che non fanno parte della natura del figlio e che, con il tempo, diventano più evidenti. Purtroppo non esistono grandi metodi di prevenzione per arginare il bullismo nelle sue svariate manifestazioni, ma senza dubbio il dialogo, la disponibilità nei confronti delle giovani vittime e l’interazione con gli insegnanti possono costituire un valido punto di partenza  per difenderli da questo questo fenomeno.

Dal punto di vista normativo, il 18/06/2017 è entrata in vigore la legge n. 71/17 a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del bullismo. La nuova legge ha previsto che nelle scuole sia presente un referente che insieme al dirigente scolastico ed al Ministero dell’Istruzione, abbia il compito di predisporre linee di prevenzione e contrasto del fenomeno, di formare il personale docente sul tema, di attivare iniziative in collaborazione con la Polizia postale e le associazioni territoriali. Il Dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo deve informare tempestivamente gli adulti responsabili di tutti i minori coinvolti che agiscono, che subiscono, che assistono o partecipano indirettamente. E’ ovvio che se il fatto costituisce reato, sia a scuola, che altrove, deve essere informata l’autorità giudiziaria. Qualora vengano diffuse immagini o notizie lesive in rete, ogni minore con più di 14 anni o l’adulto che ne è responsabile, può inoltrare istanza di oscuramento, di rimozione o di blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete. Qualora il titolare del trattamento dei dati o il gestore del sito internet o del social non vi provvedano entro 48 ore, si può rivolgere la medesima istanza al Garante della Privacy che interviene entro le successive 48 ore. Ferma restando, infine, la possibilità di presentare formale denuncia/ querela nei confronti del bullo, per l’autore di atti di cyberbullismo è stata prevista la procedura di ammonimento da parte del Questore. Il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi ed i cui effetti cessano generalmente al compimento della maggiore età. Tale strumento dovrebbe costituire un valido deterrente sui minori autori di atti di bullismo, per evitare che comportamenti frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze future ben più gravi per vittime e autori.

Scritto da Manuela Rapino - Pubblicato sul numero 1 del Il Corace

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