venerdì 10 aprile 2020

LEGGI E BALISTICA VENATORIA: POSSESSO DI ARMI DA FUOCO

POSSESSO DI ARMI DA FUOCO: IN VIGORE LA NUOVA LEGGE.
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104. Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (18G00127) (GU Serie Generale n.209 del 08-09-2018). Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2018.

L’Italia aveva già una legge sul possesso delle armi da fuoco e, con il recepimento della Direttiva Europea, ha provveduto alla modifica di alcune sue disposizioni. Tra le principali novità introdotte dalla nuova legge sulle armi, una nuova regolamentazione riguarda il rilascio e la durata della licenza: acquistare e detenere un’arma in casa è oggi più facile, visto che la direttiva comunitaria sulla detenzione delle armi è meno restrittiva rispetto alla normativa precedente.
Più nel dettaglio, il limite di armi sportive che si possono detenere in casa è stato elevato da 6 a 12, mentre per le armi lunghe e corte i nuovi massimi di colpi consentiti nei caricatori passano rispettivamente a 10 (prima 5) e 20 (prima 10). Ed ancora alcune novità: è stato ridotto il termine di validità del “porto d’armi” per la caccia e l’uso sportivo, da 6 a 5 anni; la denuncia di detenzione di un’arma, entro e non oltre le 72 ore successive all’acquisizione, potrà essere presentata ai Carabinieri o alla Questura anche online, tramite e-mail da un portale certificato (PEC); è stato previsto l’obbligo di attestare mediante autocertificazione di aver informato i propri conviventi del possesso di un’arma da fuoco; è stata introdotta la categoria dei “tiratori sportivi”, che devono essere iscritti a sezioni del Tiro a Segno Nazionale o a federazioni sportive riconosciute dal CONI, ai quali è anche consentito l’acquisto, la detenzione e l’uso di armi di categoria A6 (demilitarizzate) ed A7 (percussione centrale con caricatore superiore a 10 e 20 colpi). 

Inoltre, chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi in corso di validità, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica. Sono esentati da tale obbligo i collezionisti di armi antiche e chi è titolare di “licenza di porto di armi”.
Per la concessione del “porto d’armi” il certificato di idoneità psicofisica potrà essere rilasciato esclusivamente da specialisti in medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali, o da medici militari, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Scritto da Renato Bologna e Emanuele Vari

Pubblicato sul numero 3 del 2020 del "Il Corace"

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