venerdì 10 aprile 2020

RUBRICA L'AVVOCATO RISPONDE

Egregio Avvocato, vista l’emergenza che stiamo vivendo per il coronavirus e dato che si avvicina il periodo in cui dovrò recarmi presso l’ufficio postale del mio Paese per il ritiro della pensione, Le chiedo se posso tranquillamente spostarmi senza essere multato, come ho sentito dai telegiornali. La ringrazio.

Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) si può leggere che i coronavirus (CoV), chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie, sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Il coronavirus denominato 2019-nCoV, cd. "Sindrome respiratoria acuta grave - coronavirus 2", non è mai stato precedentemente identificato nell’uomo prima di essere segnalato a Wuhan (Cina). I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Tale nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, tramite la saliva, tossendo e starnutendo; tramite i contatti diretti personali; tramite il contatto delle mani contaminate (non ancora lavate) con bocca, naso od occhi. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Stiamo vivendo un periodo di confusione ed informazioni spesso non accurate in relazione agli effetti ed agli obblighi da rispettare in relazione all’epidemia da COVID-19 (coronavirus). Le notizie di questi giorni, dopo l’approvazione del decreto “io resto a casa”, confermano che non tutti sono a conoscenza di cosa si rischia spostandosi senza un reale motivo di necessità. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, un atto avente forza di legge emanato dal Governo che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e che ha avuto attuazione attraverso l’emissione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri – DPCM. In particolare, tra le misure adottate, vi è il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata dal contagio; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe; la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. Per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, dal 9 marzo 2020 l’Italia è blindata da stringenti misure destinate al contenimento del virus. Il Decreto Legge n. 06/2020, così come ribadito dal DPCM 08/03/2020, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al medesimo decreto è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.: si tratta di una contravvenzione (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, che punisce l’autore del fatto, anche se prodotto solo con negligenza e imperizia, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206,00. È importante sottolineare che si tratta comunque di un reato, con conseguente condanna “penale”: le Forze dell’Ordine invieranno il fascicolo con la notizia di reato presso la competente Procura della Repubblica e si verrà iscritti nel registro indagati. La sanzione può giungere attraverso un decreto penale di condanna o in seguito alla celebrazione di un processo penale. L’eventuale condanna definitiva verrà iscritta nel casellario giudiziale (cd. “fedina penale”). L’art. 650 c.p. punisce soltanto l’inosservanza della disposizione dell’Autorità e non gli effetti che l’inosservanza stessa eventualmente produce: se, con consapevolezza, si trasgredisce al DPCM e si infettano due o più persone, non sapendo di aver contratto il virus, si potrebbe rispondere del delitto contro la salute pubblica previsto dall’art. 452 c.p.; mentre, se si è consapevoli di aver contratto il COVID-19 e si esce di casa infettando altre persone, si potrebbe rispondere del più grave reato di epidemia (diffusione di germi patogeni) previsto dall’art. 438 c.p., punibile addirittura con la pena dell’ergastolo. L’art. 650 c.p. deve essere letto confrontando anche l’art. 260 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie), che punisce con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Quello che in particolare ci interessa sono le disposizioni relative all’obbligo di restare a casa e non uscire, salvo, ovviamente, nuove disposizioni ad horas. Sono tuttavia previste delle eccezioni: si può uscire per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (es. acquisto di beni alimentari), motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (cfr. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf). È però previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. Come oramai ben noto, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento grava sull’interessato, il quale dovrà produrre la c.d. “autodichiarazione” (Direttiva del Ministro dell’Interno del 08/03/2020), sulla quale dovranno essere inserite informazioni veritiere, pena la punizione in base all’art. 483 c.p., per il quale chiunque dovesse attestare al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. A tal riguardo, i servizi bancari e quelli postali sono garantiti, ma dovrà trattarsi di operazioni che hanno il carattere di urgenza ed inderogabilità previsti, come valide motivazioni di uscita dal proprio domicilio, dal Decreto governativo vigente. Alle Poste Italiane ci si potrà recare solo se necessario, per motivi urgenti ed inderogabili, pena la punibilità ex art. 650 c.p. con la multa di 206 euro e relativa denuncia penale. Ad esempio, ci si può recare allo sportello per ritirare la pensione se non si possiede il bancoposta; possono essere ritirate raccomandate o altra corrispondenza in giacenza presso gli uffici; si possono spedire corrispondenza e pacchi urgenti. E’ invece vietato pagare bollette che hanno una scadenza non prossima e recarsi agli sportelli postali per avere informazioni su prodotti finanziari. E comunque, nel dubbio, meglio telefonare prima all’ufficio postale per capire se il servizio richiesto può essere rimandato o soddisfatto online. Ovviamente le persone anziane, che più difficilmente riescono ad attivare servizi online, riscontrano maggiori difficoltà. Ma si tratta anche delle persone più vulnerabili di fronte al rischio di contagio da Coronavirus. E Per questo devono limitare gli spostamenti. Non esistendo un trattamento specifico per la malattia, attualmente l’unico modo possibile per ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, ed evitare la diffusione del COVID-19 è seguire le principali norme di igiene, di isolamento e quarantena in caso di contagio, e le indicazioni delle autorità sanitarie. Per questo si consiglia di stare in casa.

Scritto da Emanuele Vari

Pubblicato sul numero 3 del 2020 del Il Corace

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