venerdì 10 aprile 2020

POSSO SEMPRE RINUNCIARE AD UN'EREDITÀ?

L’eredità è la successione a titolo universale nel patrimonio e in genere nei rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) di un defunto.

All’apertura della successione (ovvero alla morte del defunto) gli eredi non subentrano automaticamente, affinché ciò accada è necessario accettare l’eredità, in modo espresso o tacito: nel primo caso occorre un atto scritto nel quale emerga chiaramente l’intenzione di accettare la parte di eredità spettante; il secondo modo si concreta in un comportamento che inequivocabilmente manifesti l’intenzione di diventare eredi, come ad esempio nel conferimento di una procura per vendere i beni ereditari, o ancora nella riscossione di un assegno intestato al defunto.

Tuttavia se non si vuole acquisire tale onere, se non si ha intenzione di subentrare ai debiti contratti dal proprio parente, qualora questi superino i crediti, si può operare la rinuncia all’eredità, la quale permette, fin tanto che non si esercita, anche la tutela del proprio patrimonio dai creditori del defunto. Una volta acquisita l’eredità, infatti, i creditori del defunto potranno indistintamente rifarsi sia sul patrimonio del defunto sia sul patrimonio personale dell’erede (ad esempio la sua casa, il suo conto corrente, la sua pensione, ecc ...). Solo con la rinuncia si impedisce che i creditori del defunto possano pignorare i beni del chiamato all’eredità.
La rinuncia all’eredità, art. 519 c.c., è una dichiarazione che si fa davanti al notaio oppure nel tribunale del territorio in cui è aperta la pratica di successione, in cui si dichiara di rifiutare il patrimonio lasciato dal defunto, entro dieci anni dall’apertura della successione.

Ma essa è sempre possibile? Si ma con dei limiti.
La rinuncia all’eredità non può innanzitutto contenere: 1) alcuna condizione, non si può condizionare la rinuncia ad un determinato evento, ad esempio la rinuncia da parte degli altri eredi; 2) alcun termine, non si può quindi rinunciare all’eredità per un paio di anni e dire poi vedremo; 3) alcuna limitazione, non si può rinunciare ad una sola parte del patrimonio del defunto, deve riguardare l’intera eredità. Ad esempio: non di può accettare la Ferrari e il conto corrente e rinunciare all’azienda che il defunto ha lasciato, con i suoi dipendenti e la sua gestione. In concetto è: o tutto o niente.
La rinuncia che contiene uno di questi elementi è nulla e non produce alcun effetto (art. 520 c.c.).
In secondo luogo, se la rinuncia viene fatta dietro il pagamento di un corrispettivo o se viene fatta in favore di qualcuno degli eredi ad esclusione di altri equivale ad accettazione dell’eredità. Ad esempio: 1)Tizio, Caio e Sempronio sono eredi di Mevio; se Tizio rinuncia all’eredità di Mevio dietro il pagamento di una somma da parte di Caio la sua rinuncia viene intesa come accettazione; 2)se invece Tizio rinuncia all’eredità gratuitamente ma solo a favore di Caio (quindi vuole che la sua quota si devolva a favore di Caio) ad esclusione di Sempronio la sua rinuncia equivale ad accettazione dell’eredità.
Secondo l’art. 521 c.c., dunque, colui che rinuncia all’eredità è come se non vi fosse mai stato chiamato, tuttavia la rinuncia all’eredità non comporta la rinuncia alla donazione fatta in vita dal defunto; la perdita del legato e la perdita del diritto di abitazione e di uso sull’immobile adibito a casa coniugale. Essi infatti non fanno parte del patrimonio ereditario e pertanto sono svincolati dalle conseguenze della rinuncia.

Scritto da Francesca Palleschi

Pubblicato sul numero 3 del 2020 del "Il Corace"

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