sabato 31 ottobre 2020

L'AVVOCATO RISPONDE: MULTE COVID

Egregio Avvocato, visto che è entrato in vigore il nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri sul Covid-19, vorrei cortesemente una spiegazione di quali sono le sanzioni applicate in caso di mancato rispetto di tali regole. La ringrazio. Giorgio.

Caro Signor Giorgio, in un primo momento, all’inizio della pandemia, le sanzioni per le violazioni Covid-19 assumevano carattere penale; erano, cioè, applicate per la condanna di reati. Successivamente, nell’ottica di una maggiore incisività della pena inflitta, il Governo ha deciso di depenalizzare la materia, attribuendo al fatto compiuto il carattere di “illecito amministrativo”. In tal modo, diversamente da quanto si verifica in ambito penale, viene notificata alla persona una sanzione amministrativa (massimo entro 90 giorni dall’infrazione), senza necessità di un processo, senza il rischio di prescrizione e con onere per il cittadino di proporre opposizione alla sanzione comminata, ricorrendo al giudice entro 60 giorni dalla notifica. L’ultimo ed attuale DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), emesso dal Presidente Conte il 18 ottobre 2020, oltre ad indicare le misure (divieti e obblighi) per contenere il contagio da Covid-19, contiene anche le sanzioni per chi non rispetta quanto imposto dal Governo per frenare la pandemia nel nostro Paese. Pertanto, salvo il caso in cui il fatto costituisca un reato, la violazione dolosa (volontaria) o colposa (negligenza, imprudenza, imperizia) delle disposizioni del DPCM, comporterà l’applicazione, quale illecito amministrativo, di una sanzione pecuniaria da uro 400,00 ad euro 3.000,00. Tale sanzione è raddoppiata (da euro 800,00 ad euro 6.000,00) in caso di doppia violazione della stessa regola; mentre aumenterà di un terzo se il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti avviene con l’uso di un veicolo. Nell’ipotesi di concorso di più persone nella violazione (es. partita di calcetto tra amici), ognuna di esse risponderà del fatto, con conseguente applicazione della relativa sanzione. Inoltre, i locali pubblici che non rispettano le determinazioni del decreto (es. uso della mascherina) rischiano, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, la chiusura dell’attività, da 5 a 30 giorni (30 giorni in caso di “doppia” violazione). La responsabilità, al contrario, è esclusa nel caso in cui la norma sia violata a seguito di un errore incolpevole oppure per necessità, per l’adempimento di un dovere, per legittima difesa o nell’esercizio di una facoltà legittima. Attualmente, quindi, le sanzioni per Covid-19 sono disposte dal Prefetto ed hanno carattere amministrativo (sono equiparabili alle comuni multe stradali). Per tale motivo, in caso di mancato pagamento, l’Autorità che ha elevato il verbale iscrive “a ruolo” la multa e la invia all’Agenzia delle Entrate per la riscossione, la quale procederà con la notificazione della cartella esattoriale al trasgressore che non ha pagato. In caso di mancato pagamento, la cartella esattoriale diventa esecutiva dopo 60 giorni dalla notifica e l’esattore potrà pignorare i beni del trasgressore, tra cui il suo conto corrente ed il quinto del suo stipendio o della sua pensione. Le cartelle esattoriali per le sanzioni amministrative si prescrivono dopo cinque anni; ma una semplice lettera raccomandata di sollecito inviata dall’Ente creditore farà decorrere nuovamente il termine dei cinque anni: quindi, diversamente dai reati, le multe Covid-19 potrebbero non cadere mai in prescrizione. Decorsi i 60 giorni per pagare senza aver depositato ricorso contro la sanzione, non sarà più possibile impugnare la cartella esattoriale, salvo contestare eventuali vizi di procedura, come la notifica della cartella o l’intervenuta prescrizione. Insomma, chi non paga le sanzioni Covid-19 e non le impugna al Giudice di Pace, rischia il pignoramento dei propri beni.

Scritto da Emanuele Vari - Pubblicato sul numero 7 del 2020 del "Il Corace"

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