lunedì 29 marzo 2021

L'AVVOCATO RISPONDE

Egregio Avvocato,
vorrei sapere quali obblighi giuridici ho nei confronti di un mio zio, fratello di mia madre deceduta. Chi ne risponde per la sua custodia? La ringrazio. Marta.

Preg.ma Signora,
in linea generale, i nipoti in linea collaterale non hanno obblighi nei confronti degli zii, salvo che non abbiano ricevuto donazioni in vita e, in tal caso, comunque nei limiti della ricevuta donazione. A tal proposito, è necessario fare riferimento al Codice civile, nel quale vengono espressamente indicate le persone obbligate a prestare gli alimenti, tra le quali i fratelli, ma non i discendenti dei fratelli. Secondo quanto previsto dall’art. 433 C.c., sono tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti, nell’ordine, 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Pertanto, a carico dei nipoti (figli di fratelli o sorelle) non sorge alcun obbligo giuridico di carattere alimentare nei confronti degli zii, in quanto questi non sono tra i soggetti elencati nell’art. 433 del Codice civile. Soltanto nel caso in cui il nipote abbia beneficiato di donazioni da parte dello zio, lo stesso sarà obbligato al suo mantenimento, così come previsto dall'articolo 443 C.c.: “chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri”. In tali casi, per obbligo degli alimenti a favore degli zii è da intendere l'obbligo dei nipoti di provvedere alla loro cura, versando un assegno in denaro, in ragione delle quotidiane necessità di vita degli stessi, ovvero ospitandoli e mantenendoli nella propria abitazione. Per l’art. 437 del Codice civile “il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria”. Alla luce di quanto detto, quindi, salvo che Lei non abbia ricevuto una donazione da Suo zio, tale da obbligarLa in via prioritaria al suo mantenimento, non sarà tenuta ad alcun obbligo giuridico, se non ad un eventuale e libero impegno morale.

Scritto da Emanuele Vari - Pubblicato sul numero 3 del 2021 del Il Corace

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