lunedì 29 marzo 2021

QUANDO IL CORTEGGIAMENTO DIVENTA STALKING

 A tutti capita e sarà capitato di conoscere una persona, trovarla piacevole ed avere voglia di frequentarla e quindi scambiarsi i numeri di telefono. Così come capita di cambiare idea e non voler più uscire o continuare la conoscenza. Se il corteggiamento però continua nonostante il rifiuto e anche con insistenza, è ancora solo corteggiamento o potrebbe configurare un reato penalmente rilevante? Ebbene se i complimenti si trasformano in una vera e propria ossessione, tale da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia ed un’alterazione delle sue abitudini di vita, allora si parla di atti persecutori, qualora invece il corteggiamento provochi un mero fastidio, si parla di molestie. Corteggiare una donna o un uomo non è reato, se viene fatto in modo naturale e non invadente, se invece le avances iniziano ad essere sgardite, si configura il reato di stalking. Lo stalking è qualcosa di abbastanza complesso e non sempre identificabile. Questo perché i comportamenti che lo caratterizzano possono sfumare in atteggiamenti normali e leciti in una qualsiasi relazione personale. Ad esempio fare una telefonata, mandare un sms, regalare dei fiori, sono atti legittimi da compiere, specialmente durante un corteggiamento, la questione cambia quando simili condotte diventano inopportune e molto frequenti, e possono venire percepiti dall’altro come una vera e propria intrusione della vita privata. Perché si tratti di vero stalking, le molestie devono essere ripetute nel tempo e le azioni non devono essere gradite dalla vittima, ma le devono suscitare fastidio e preoccupazione. La parola stalking significa letteralmente “fare la posta” e viene utilizzata per indicare il comportamento di chi mette in atto una serie di molestie assillanti e ripetute nel tempo nei confronti della sua vittima. Si caratterizza per provocare uno stato d’ansia e di paura, sviluppare un profondo timore per la propria incolumità o persone care, modificare le proprie abitudini di vita (cambiare lavoro, città, casa, ecc.). Il reato di stalking è punito con la reclusione da un anno a sei mesi, ma può essere perseguito solo  a querela di parte. Senza formale denuncia lo stalker non può essere formato. Non sempre un corteggiamento insistente configura il reato di stalking, a volte può fermarsi al meno grave reato di molestie. La molestia si concretizza in un comportamento fastidioso messo in atto – per petulanza o per altro biasimevole motivo – in un luogo pubblico (ad esempio, in piazza) o aperto al pubblico (ad esempio, in un locale) ovvero col mezzo del telefono. Si differenzia dallo stalking in quanto la condotta non è tale da costringere la vittima ad avere paura per sé o per gli altri, è tuttavia anche egli un reato punito con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516€.

Scritto da Francesca Palleschi - Pubblicato sul numero 3 del 2021 del Il Corace

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