sabato 30 maggio 2020

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

Diritti fondamentali, diritti inviolabili e bilanciamento dei diritti. Tante volte usiamo tali termini e tante volte li sentiamo pronunciare, ma cosa significano? Cos’è il bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti e quando si profila l’illegittimità dei provvedimenti che ledono tale principio?
Nell’uso corrente, “diritti umani”, “diritti inviolabili”, “diritti costituzionali” e “diritti fondamentali” sono termini utilizzati in modo misto ed equivalente, e stanno ad indicare diritti che sono riconosciuti ad ogni individuo in quanto tale. Il riconoscimento dei diritti fondamentali da parte della Costituzione è uno degli elementi caratterizzanti lo Stato di diritto: essi trovano le loro garanzie nella “rigidità” della Costituzione e nel controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte costituzionale. I diritti fondamentali non solo costituiscono, infatti, i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, ma qualificano altresì la stessa struttura democratica dello Stato, la quale verrebbe sovvertita qualora questi fossero diminuiti, decurtati o violati. L’art. 2 della Costituzione enuncia il principio “personalista” per cui l’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e politica, titolare di diritti anteriori allo Stato. Evidenza, dunque, la precedenza sostanziale della persona, intesa nella componente dei suoi valori e bisogni, non solo materiali ma anche spirituali, rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella. La Costituzione enuncia i diritti e le libertà in forma di principi assoluti, ovvero dettando norme giuridiche che presentano i caratteri di genericità e astrattezza. Tuttavia, è possibile che l’applicazione concreta di una norma generi dei conflitti circa i differenti interessi costituzionalmente garantiti da tutelare. Si pensi, ad esempio, al rapporto tra diritto alla privacy e diritto di cronaca. Per risolvere le questioni in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi, la Corte costituzionale ricorre alla tecnica del bilanciamento dei diritti. Seguendo questo principio, viene indicato quale diritto o interesse deve recedere rispetto all’altro nel caso di specie, senza che ciò significhi, però, un suo annullamento. La Corte, quindi, cerca la soluzione che, accordando tutela a un interesse, comporti meno limitazioni all’interesse contrastante.
L’utilizzo della tecnica del bilanciamento dei diritti deve rispettare alcune regole generali:
- la compressione di un diritto o interesse deve essere congrua rispetto al fine che la legge si prefigge, altrimenti la disciplina che la prevede si configura come irragionevole;
- la compressione di un diritto o interesse deve essere proporzionata, ossia deve rappresentare il minor sacrificio possibile;
- il diritto o interesse sacrificato deve essere, comunque, tutelato e l’operatività minima di tale diritto deve essere garantita.
Questo perché la nostra Costituzione non prevede, a differenza di altre, il cosiddetto “stato d’eccezione”, pertanto anche nelle crisi valgono i principi di sempre, ma ciò non vuol dire che non si debba tener conto delle circostanze e delle loro peculiarità. È quindi prevista la possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica purché siano decise con legge (c.d. riserva di legge) e riguardino categorie generali di cittadini (per es. tutta la popolazione), tenendo conto, in questo quadro che è riconosciuto, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza un particolare valore al diritto alla salute che la Costituzione definisce (da notare che è riferito al solo diritto alla salute) espressamente "fondamentale" (art. 32 Cost.). Non esistono quindi nella nostra Costituzione norme speciali per regolare le opposte esigenze, tuttavia la corte costituzionali ha più volte specificato che si possono modulare i principi sulla base dei dati di realtà e dei diversi contesti, tenendo conto che quanto più la compressione di un diritto o di un principio costituzionale è severa, più è necessario che sia circoscritta nel tempo. La Costituzione, inoltre, indica le ragioni che possono giustificare limitazioni dei diritti e gli strumenti con cui tali limitazioni si possono imporre. Le limitazioni si giudicano secondo il test di proporzionalità che risponde a queste domande: si sta perseguendo uno scopo legittimo? La misura è necessaria per quello scopo? Si è usato il mezzo meno restrittivo tra i vari possibili? Nel suo insieme, la norma limitativa è proporzionata alla situazione? La risposta a tali domande da la misurazione della legittimità del provvedimento adotto.

Scritto da Francesca Palleschi - Pubblicato sul numero 4 del 2020 del "Il Corace"

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