Diritti
fondamentali, diritti inviolabili e bilanciamento dei diritti. Tante
volte usiamo tali termini e tante volte li sentiamo pronunciare, ma
cosa significano? Cos’è il bilanciamento di diritti
costituzionalmente garantiti e quando si profila l’illegittimità
dei provvedimenti che ledono tale principio?
Nell’uso
corrente, “diritti umani”, “diritti inviolabili”, “diritti
costituzionali” e “diritti fondamentali” sono termini
utilizzati in modo misto ed equivalente, e stanno ad indicare diritti
che sono riconosciuti ad ogni individuo in quanto tale. Il
riconoscimento dei diritti fondamentali da parte della Costituzione è
uno degli elementi caratterizzanti lo Stato di diritto: essi trovano
le loro garanzie nella “rigidità” della Costituzione e nel
controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte
costituzionale. I diritti fondamentali non solo costituiscono,
infatti, i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, ma
qualificano altresì la stessa struttura democratica dello Stato, la
quale verrebbe sovvertita qualora questi fossero diminuiti, decurtati
o violati. L’art.
2 della Costituzione enuncia il principio “personalista”
per cui l’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e
politica, titolare di diritti anteriori allo Stato. Evidenza, dunque,
la precedenza sostanziale della persona, intesa nella componente dei
suoi valori e bisogni, non solo materiali ma anche spirituali,
rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di
quella. La
Costituzione enuncia i diritti e le libertà in forma di principi
assoluti,
ovvero dettando norme
giuridiche
che
presentano i caratteri di genericità
e
astrattezza.
Tuttavia, è possibile che l’applicazione concreta di una norma
generi dei conflitti circa i differenti interessi costituzionalmente
garantiti da tutelare. Si pensi, ad esempio, al rapporto tra diritto
alla privacy
e
diritto di cronaca. Per
risolvere le questioni
in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi,
la Corte costituzionale ricorre alla tecnica del bilanciamento dei
diritti. Seguendo
questo principio, viene indicato quale diritto o interesse deve
recedere rispetto all’altro nel caso di specie, senza che ciò
significhi, però, un suo annullamento. La Corte, quindi, cerca la
soluzione che, accordando tutela a un interesse, comporti meno
limitazioni all’interesse contrastante.
L’utilizzo
della tecnica del bilanciamento dei diritti deve rispettare
alcune regole generali:
- la
compressione di un diritto o interesse deve essere
congrua
rispetto al fine che la legge si prefigge,
altrimenti la disciplina che la prevede si configura come
irragionevole;
- la
compressione di un diritto o interesse deve essere proporzionata,
ossia deve rappresentare il minor sacrificio possibile;
- il
diritto o interesse sacrificato deve essere, comunque, tutelato
e l’operatività minima di tale diritto deve essere garantita.
Questo
perché la nostra Costituzione non prevede, a differenza di altre, il
cosiddetto “stato d’eccezione”, pertanto anche nelle crisi
valgono i principi di sempre, ma ciò non vuol dire che non si debba
tener conto delle circostanze e delle loro peculiarità. È quindi
prevista la possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali
per ragioni di sanità o di incolumità pubblica purché siano decise
con legge (c.d. riserva di legge) e riguardino categorie generali di
cittadini (per es. tutta la popolazione), tenendo conto, in questo
quadro che è riconosciuto, sia dalla dottrina sia dalla
giurisprudenza un particolare valore al diritto alla salute che la
Costituzione definisce (da notare che è riferito al solo diritto
alla salute) espressamente "fondamentale"
(art. 32 Cost.). Non
esistono quindi nella nostra Costituzione norme speciali per regolare
le opposte esigenze, tuttavia la corte costituzionali ha più volte
specificato che si possono modulare i principi sulla base dei dati di
realtà e dei diversi contesti, tenendo conto che quanto più la
compressione
di un diritto o di un principio costituzionale è severa, più è
necessario che sia circoscritta
nel tempo. La Costituzione,
inoltre, indica le ragioni che possono giustificare
limitazioni
dei diritti e gli strumenti con cui tali limitazioni si possono
imporre. Le
limitazioni si giudicano secondo il test
di
proporzionalità
che risponde a queste domande: si sta perseguendo uno scopo
legittimo? La misura è necessaria per quello scopo? Si è usato il
mezzo meno restrittivo
tra i vari possibili? Nel suo insieme, la norma limitativa è
proporzionata alla situazione? La
risposta a tali domande da la misurazione della legittimità del
provvedimento adotto.
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