Egregio
Avvocato,
a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, ho perso il lavoro
e per tale motivo, purtroppo, non sono riuscito a pagare le rate del
mutuo acceso per l’acquisto della casa dove abito con la mia
famiglia. Ho il timore che la Banca possa agire nei miei confronti.
Esiste una soluzione per evitare che mi venga pignorata la casa?
La
ringrazio.
Egregio
Signore,
tra
le varie misure di emergenza emanate per contenere gli effetti
negativi che il COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico
nazionale, sono state introdotte una serie di norme allo scopo di
tutelare i debitori che non riescono a far fronte ai propri impegni,
in particolare per i mutui contratti per l’acquisto della propria
casa.
In
sede di conversione del
Decreto Legge “Cura Italia”
(cfr. D.L. 17 marzo
2020 n. 18), il
legislatore, attraverso la Legge
24 aprile 2020 n. 27,
ha introdotto importanti misure di sostegno alle famiglie e di tutela
dei debitori in difficoltà e dell’abitazione principale.
In
primo luogo, tra le prime misure d’urgenza introdotte, è stata
prevista la possibilità di richiedere al proprio Istituto di credito
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo stipulato, per un
tempo massimo di 18 mesi.
Ulteriori
provvedimenti normativi sono stati successivamente introdotti, anche
per evitare azioni esecutive contro l’abitazione principale.
Nel
contesto del decreto è
prevista una disposizione eccezionale di sospensione
delle esecuzioni per rilascio dell’immobile,
prevista nella originaria formulazione dall’art. 103, comma 6,
attualmente differita alla data del 1° settembre 2020.
Inoltre,
all’art. 54 ter,
rubricato
“Sospensione
delle procedure esecutive sulla prima casa”,
è prevista una sospensione,
per la durata di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare
sull’abitazione principale del debitore: “Al
fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è
sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni
procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art.
555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del
debitore”.
Si
tratta, in sostanza, di un provvedimento eccezionale di emergenza,
circoscritto nel tempo (sei mesi), che prevede una
radicale sospensione
del procedimento espropriativo immobiliare nella sua interezza,
al fine di evitare che una eventuale perdita dell’abitazione
peggiori la già difficile posizione del debitore.
Il
blocco delle procedure esecutive riguarda esclusivamente il bene
immobile identificato come “abitazione
principale”, cioè la “prima casa”, non altri eventuali
immobili pignorati o beni diversi.
Per
“abitazione
principale” si
intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari,
dimorano abitualmente (ai
sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi);
quella destinazione
stabile, effettiva e durevole, dell’immobile ad abitazione del
debitore, a dimora abituale dello stesso (secondo
la definizione di “residenza” dell’art. 43 C.c.).
Tale
circostanza deve sussistere
già prima del processo esecutivo e deve necessariamente essere
ancora esistente al momento dell’entrata in vigore della Legge n.
27/2020.
Inoltre,
il bene immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui
l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la
propria residenza; l’acquirente, nell’atto di acquisto,
deve aver dichiarato di non essere titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del Comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
l’acquirente, nell’atto di acquisto, deve aver dichiarato di non
essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra
casa di abitazione acquistata; che l’immobile abbia goduto delle
agevolazioni prima casa.
Ciò
precisato, resta fermo che tale sospensione ha carattere necessario,
dovendo il giudice dell’esecuzione, ricorrendo i presupposti di
legge, dichiarare la sospensione, con la decorrenza e la durata nella
misura stabilita dalla legge (ovvero sei mesi dal 30 aprile 2020),
provvedendo ad indicare
anche la nuova data per la prosecuzione della procedura.
Da
ciò conseguirà la illegittimità, deducibile con il rimedio
dell’opposizione, di atti di esecuzione compiuti dopo il 30 aprile
2020, sia per l’avvio di azioni esecutive che per le espropriazioni
immobiliari già instaurate.
Non
tutti gli atti dell’espropriazione immobiliare, però, sono colpiti
dalla sospensione.
In
caso aggiudicazione
del bene immobile
occupato dal debitore, i
decreti di trasferimento
non verranno emessi,
salvo richiesta espressa dell’aggiudicatario.
Al
contrario, la fase
di distribuzione del ricavato dalla vendita
non potrà essere oggetto di sospensione: in tale fase, infatti, non
risulterebbero pregiudicati
i diritti del debitore,
ormai privo della propria “abitazione principale”, già
trasferita all’aggiudicatario.
In
relazione alle Sue preoccupazioni, non essendo stata ancora attivata
la procedura esecutiva e non essendo stato notificato il pignoramento
immobiliare, potrà usufruire di tale misura di tutela,
con l’avvertimento
che, trascorsi i sei mesi concessi dalla legge, dovrà provvedere al
pagamento di quanto dovuto, per evitare una espropriazione
immobiliare da parte dell’Istituto di credito.
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