martedì 2 novembre 2021

GREEN PASS: INCOSTITUZIONALE?

Dal 15 ottobre il green pass è diventato elemento essenziale delle nostre vite, permettendoci non soltanto di accedere ai luoghi di svago ma anche ai luoghi di lavoro. Tale carattere obbligatorio dell’esibizione della carta verde, ha indotto molti cittadini a scendere in piazza per rivendicare la libertà enunciata dall’art. 16 della Costituzione, ovvero la libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, che sarebbe da tale obbligo lesa, nonché per rappresentare come tale imposizione di fatto sia un obbligo indiretto a vaccinarsi.

È proprio così? La nostra carta costituzionale è permeata in tutte le sue disposizioni dal corretto bilanciamento tra la libera autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività. Analizziamo, dunque, in tale ottica gli articoli secondo l’opinione pubblica violati. L’art. 16 Cost. afferma: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.


 
Il primo periodo dell’articolo riconosce in capo ai singoli la libertà di muoversi liberamente sul territorio nazionale, ma nel secondo periodo la Costituzione prevede una restrizione di tale libertà quando motivi di sanità o sicurezza lo richiedono. Rapportato pertanto alla situazione pandemica, non costituisce essa un caso eccezionale di sicurezza della salute pubblica tale da consentire la restrizione della libertà di circolazione?

L’art. 32 Cost., invece, afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La salute, dunque, non è solo tutelata come diritto del singolo ma anche come interesse della collettività. Ciò consente, in linea di massima, l’imposizione di un trattamento sanitario per migliorare e/o preservare la salute di chi vi è assoggettato e quella degli altri. Tutelare la salute collettiva significa, infatti, tutelare quelle categorie di persone che per patologie e non risultano fragili, non potendo individualmente autotutelarsi.

Ad esempio: i vaccini infantili non solo impediscono al bambino di contrarre la forma più grave di malattia, ma consentono ai bambini immunodepressi, i quali non possono vaccinarsi, di tutelarsi per tramite dallo stesso agente patogeno consentendogli una vita a contatto con gli altri. Lo stesso vale per gli adulti, un ambiente di lavoro protetto consente ai lavoratori più deboli di poter partecipare alla vita sociale e recarsi al lavoro in sicurezza.

L’art. 32, quindi, rappresenta un limite cui vanno assoggettate tutte le altre situazioni soggettive meritevoli di protezione rafforzata, in un momento di rischio contaminazioni. Perché allora il vaccino non è stato reso obbligatorio? Perché può essere imposto come obbligatorio solo quando non vi sia altra misura idonea ad evitare il pericolo per la salute collettiva. Qualora invece esistessero misure alternative (es. tamponi) che non sacrificano la libertà personale dei cittadini ad autodeterminarsi allora il trattamento è raccomandato, è un onere che rappresenta più un dovere del singolo per la tutela della salute della comunità di cui fa parte. La stessa Corte dei diritti europei dell’uomo, interrogata sulla questione, ha stabilito che l’obbligo dei green pass non è illegittimo in quanto la tutela della salute pubblica e del singolo ha prevalenza su altri interessi. La Costituzione riconosce, dunque, come obiettivo/interesse dell’ordinamento il bene-salute in forma del quale la comunità deve attivarsi affinché non corra pericoli di compressione.

In conclusione, l’obbligo di green pass non lede alcun diritto costituzionalmente garantito, ma indirettamente rappresenta forse soltanto un dovere morale di un singolo che fa parte di una comunità.

Scritto da Francesca Palleschi - Pubblicato sul numero 8 del 2021 del "Il Corace"

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