Egregio Avvocato,
proprio questa mattina ho ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocità rilevata attraverso l’autovelox. Cortesemente, vorrei sapere se c’è qualche possibilità di contestarla.
Grazie. Danilo C.
Gentile Signore,
in materia di multe con autovelox, la Corte di Cassazione, nel tentativo di coordinare e chiarire le “incertezze” interpretative in materia, ha recentemente provveduto a specificare quali vizi permettono di impugnare le multe elevate attraverso accertamenti elettronici della velocità. La Suprema Corte, infatti, attraverso due distinte decisioni di legittimità (Cass. ord. n. 11776/2020 e ord. n. 11869/2020), ad integrazione della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che impone alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, ha ricordato che, in materia di autovelox, non è sufficiente che il verbale contenga l’indicazione della ”omologazione” e “revisione” dello strumento, essendo necessaria l’indicazione della verifica periodica dello stesso. E’ ormai noto che gli autovelox fissi e mobili, per essere utilizzati, devono essere dotati del certificato di collaudo (rilasciato una sola volta, al primo utilizzo) e dell’ulteriore certificato di taratura annuale, che non deve essere anteriore di oltre un anno, con il quale la Polizia dovrà attestare, nella multa, la data dell’ultima verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta. Le nuove indicazioni della Cassazione sull’autovelox specificano ora che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, il cittadino ha comunque il diritto, ovviamente proponendo apposito ricorso, di contestare quanto indicato nella multa dall’agente verbalizzante e, di conseguenza, esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale (o in copia conforme); l’unico documento adatto a dimostrare l’effettiva verifica periodica dello strumento di rilevazione, diversamente dalla dichiarazione dell’agente, la quale non è coperta da fede privilegiata. Inoltre, sulla base di quanto rilevato nelle citate ordinanze, nel giudizio di opposizione alla sanzione, è l’Amministrazione che avrà l’obbligo di provare l’omologazione e la verifica periodica dell’autovelox, dimostrando il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura stessa: non è sufficiente, quindi, che l’Ente produca in giudizio i soli documenti che attestano l'omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato. Altro elemento necessario ai fini della validità della multa elevata mediante autovelox è la necessaria presenza del cartello stradale di avviso, il quale dovrà essere posto, in modo visibile e non maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti, a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e ad una “congrua” distanza minima per permettere all’automobilista di frenare con dolcezza, senza manovre improvvise. In ultimo, il verbale dovrà essere completo, cioè indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione. Su questi due aspetti, la Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 11792/2020) ha chiarito che il verbale di contestazione non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa”: pertanto, “la mancata indicazione nel verbale della preventiva segnalazione della presenza dell’apparecchio mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”, trattandosi di attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, contestabile soltanto mediante la querela di falso”. Da ultimo, è doveroso far presente che anche alcune norme internazionali (Uni 30012 e Uni 10012 - raccomandazioni Omil D19 e D20) prevedono non solo la taratura periodica degli strumenti di rilevamento, ma anche l’indicazione della stessa nel relativo verbale di accertamento della violazione.
proprio questa mattina ho ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocità rilevata attraverso l’autovelox. Cortesemente, vorrei sapere se c’è qualche possibilità di contestarla.
Grazie. Danilo C.
Gentile Signore,
in materia di multe con autovelox, la Corte di Cassazione, nel tentativo di coordinare e chiarire le “incertezze” interpretative in materia, ha recentemente provveduto a specificare quali vizi permettono di impugnare le multe elevate attraverso accertamenti elettronici della velocità. La Suprema Corte, infatti, attraverso due distinte decisioni di legittimità (Cass. ord. n. 11776/2020 e ord. n. 11869/2020), ad integrazione della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che impone alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, ha ricordato che, in materia di autovelox, non è sufficiente che il verbale contenga l’indicazione della ”omologazione” e “revisione” dello strumento, essendo necessaria l’indicazione della verifica periodica dello stesso. E’ ormai noto che gli autovelox fissi e mobili, per essere utilizzati, devono essere dotati del certificato di collaudo (rilasciato una sola volta, al primo utilizzo) e dell’ulteriore certificato di taratura annuale, che non deve essere anteriore di oltre un anno, con il quale la Polizia dovrà attestare, nella multa, la data dell’ultima verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta. Le nuove indicazioni della Cassazione sull’autovelox specificano ora che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, il cittadino ha comunque il diritto, ovviamente proponendo apposito ricorso, di contestare quanto indicato nella multa dall’agente verbalizzante e, di conseguenza, esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale (o in copia conforme); l’unico documento adatto a dimostrare l’effettiva verifica periodica dello strumento di rilevazione, diversamente dalla dichiarazione dell’agente, la quale non è coperta da fede privilegiata. Inoltre, sulla base di quanto rilevato nelle citate ordinanze, nel giudizio di opposizione alla sanzione, è l’Amministrazione che avrà l’obbligo di provare l’omologazione e la verifica periodica dell’autovelox, dimostrando il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura stessa: non è sufficiente, quindi, che l’Ente produca in giudizio i soli documenti che attestano l'omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato. Altro elemento necessario ai fini della validità della multa elevata mediante autovelox è la necessaria presenza del cartello stradale di avviso, il quale dovrà essere posto, in modo visibile e non maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti, a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e ad una “congrua” distanza minima per permettere all’automobilista di frenare con dolcezza, senza manovre improvvise. In ultimo, il verbale dovrà essere completo, cioè indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione. Su questi due aspetti, la Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 11792/2020) ha chiarito che il verbale di contestazione non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa”: pertanto, “la mancata indicazione nel verbale della preventiva segnalazione della presenza dell’apparecchio mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”, trattandosi di attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, contestabile soltanto mediante la querela di falso”. Da ultimo, è doveroso far presente che anche alcune norme internazionali (Uni 30012 e Uni 10012 - raccomandazioni Omil D19 e D20) prevedono non solo la taratura periodica degli strumenti di rilevamento, ma anche l’indicazione della stessa nel relativo verbale di accertamento della violazione.
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