Il 28 febbraio 2017 il Parlamento
italiano ha definitivamente approvato la legge che cambia la
normativa in materia di responsabilità medica, destinata a divenire
una delle legislazioni più rilevanti in campo sanitario.
Si tratta
di una nuova regolamentazione, attesa da molto tempo, che disciplina
la sicurezza delle cure e della persona del paziente e, in generale,
la responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie. La normativa contiene molte novità: sicuramente quella
più rilevante è l’introduzione nel codice penale dell’art. 590
sexies, rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario”, il quale prevede che l’operatore
sanitario non è più punibile se l’evento di “malasanità” si
sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia
rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da
società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto
Superiore di Sanità.
Dal punto di vista civilistico, invece, la
responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica che
privata, si conferma di natura contrattuale anche per quei danni
provocati da condotte dolose o colpose ex artt. 1218 e 1228 del
Codice civile. In tal caso spetta all’ospedale o alla struttura
sanitaria dimostrare l’assenza di colpe ed al cittadino sarà
garantita la possibilità di agire contro un soggetto economicamente
più solido. Il termine di prescrizione per ottenere il risarcimento
del danno di tale natura è di 10 anni.
Se, invece, la causa di malasanità è
direttamente imputabile all’operatore, sia esso medico o
infermiere, il danno è qualificato come extracontrattuale, con la
conseguenza che incomberà sul paziente l’onere di dimostrare la
colpa di chi lo ha curato; la prescrizione, in tale ipotesi, è di 5
anni.
Prima dell’instaurazione del giudizio di responsabilità, di
natura contrattuale o meno, è obbligatorio esperire o un
procedimento di mediazione volto al raggiungimento di una
conciliazione o il procedimento ex art. 696 bis c.p.c, ossia di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
entrambe le procedure costituiscono condizione di procedibilità, in
mancanza delle quali non può essere intentata alcuna azione di
responsabilità.
Nel giudizio successivo al mancato accordo,
peraltro, dovranno essere presenti oltre al paziente danneggiato,
l’operatore sanitario, la struttura sanitaria e l’impresa
assicuratrice.
Altra importante novità, infatti, riguarda
l’obbligatorietà della stipula di polizze assicurative, sia verso
i pazienti che verso gli operatori, da parte delle strutture
sanitarie. Il relativo contratto, peraltro, dovrà prevedere una
copertura oltre che per il presente, anche per il passato (eventi
accaduti nei dieci anni anteriori) e per il futuro, ossia dovrà
coprire quegli eventi che potrebbero verificarsi fino a dieci anni
dopo la cessazione della professione.
Inoltre, al pari di quanto
accade nelle azioni di responsabilità civile in materia stradale,
anche nel settore sanitario il danneggiato avrà la facoltà di agire
direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione, fermo
restando il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione ed il
massimale di polizza sottoscritto.
Ultima rilevante novità riguarda
l’istituzione di un Fondo di garanzia, costituito presso il
Ministero della Salute, per i danni derivanti da responsabilità
sanitaria qualora il danneggiato non possa esser risarcito dalla
Compagnia assicuratrice perché fallita, scomparsa o che comunque non
è in grado di coprire il danno.
La struttura sanitaria, tra l’altro,
avrà l’obbligo di fornire la documentazione clinica richiesta dai pazienti entro 7 giorni e dovrà
pubblicare sul proprio sito internet i dati riguardanti i
risarcimenti erogati per casi di malasanità negli ultimi 5 anni.
In
ogni Regione, infine, verrà istituito un centro per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza delle cure del paziente. Il compito
di questa struttura sarà di raccogliere i dati su rischi ed eventi
negativi, oltre che sulle cause, l’entità, la frequenza ed i costi
del contenzioso; le informazioni così raccolte saranno trasmesse al
cd. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
sanitaria, istituito a sua volta dal Ministero della Salute.
La
riforma, così come articolata, si presta a divenire il giusto
equilibrio tra la tutela dei professionisti del settore sanitario che
operano correttamente ed il diritto al risarcimento da parte dei
cittadini danneggiati da un errore medico, prevedendo a tal fine
nuovi strumenti a garanzia di entrambe le posizioni.
Nessun commento:
Posta un commento