domenica 5 marzo 2017

RESPONSABILITÀ MEDICA: LA NUOVA LEGGE

Il 28 febbraio 2017 il Parlamento italiano ha definitivamente approvato la legge che cambia la normativa in materia di responsabilità medica, destinata a divenire una delle legislazioni più rilevanti in campo sanitario.

Si tratta di una nuova regolamentazione, attesa da molto tempo, che disciplina la sicurezza delle cure e della persona del paziente e, in generale, la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La normativa contiene molte novità: sicuramente quella più rilevante è l’introduzione nel codice penale dell’art. 590 sexies, rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, il quale prevede che l’operatore sanitario non è più punibile se l’evento di “malasanità” si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità.

Dal punto di vista civilistico, invece, la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata, si conferma di natura contrattuale anche per quei danni provocati da condotte dolose o colpose ex artt. 1218 e 1228 del Codice civile. In tal caso spetta all’ospedale o alla struttura sanitaria dimostrare l’assenza di colpe ed al cittadino sarà garantita la possibilità di agire contro un soggetto economicamente più solido. Il termine di prescrizione per ottenere il risarcimento del danno di tale natura è di 10 anni.
Se, invece, la causa di malasanità è direttamente imputabile all’operatore, sia esso medico o infermiere, il danno è qualificato come extracontrattuale, con la conseguenza che incomberà sul paziente l’onere di dimostrare la colpa di chi lo ha curato; la prescrizione, in tale ipotesi, è di 5 anni.

Prima dell’instaurazione del giudizio di responsabilità, di natura contrattuale o meno, è obbligatorio esperire o un procedimento di mediazione volto al raggiungimento di una conciliazione o il procedimento ex art. 696 bis c.p.c, ossia di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; entrambe le procedure costituiscono condizione di procedibilità, in mancanza delle quali non può essere intentata alcuna azione di responsabilità.
Nel giudizio successivo al mancato accordo, peraltro, dovranno essere presenti oltre al paziente danneggiato, l’operatore sanitario, la struttura sanitaria e l’impresa assicuratrice.

Altra importante novità, infatti, riguarda l’obbligatorietà della stipula di polizze assicurative, sia verso i pazienti che verso gli operatori, da parte delle strutture sanitarie. Il relativo contratto, peraltro, dovrà prevedere una copertura oltre che per il presente, anche per il passato (eventi accaduti nei dieci anni anteriori) e per il futuro, ossia dovrà coprire quegli eventi che potrebbero verificarsi fino a dieci anni dopo la cessazione della professione.

Inoltre, al pari di quanto accade nelle azioni di responsabilità civile in materia stradale, anche nel settore sanitario il danneggiato avrà la facoltà di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione, fermo restando il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione ed il massimale di polizza sottoscritto.

Ultima rilevante novità riguarda l’istituzione di un Fondo di garanzia, costituito presso il Ministero della Salute, per i danni derivanti da responsabilità sanitaria qualora il danneggiato non possa esser risarcito dalla Compagnia assicuratrice perché fallita, scomparsa o che comunque non è in grado di coprire il danno.
La struttura sanitaria, tra l’altro, avrà l’obbligo di fornire la documentazione clinica richiesta dai pazienti entro 7 giorni e dovrà pubblicare sul proprio sito internet i dati riguardanti i risarcimenti erogati per casi di malasanità negli ultimi 5 anni.

In ogni Regione, infine, verrà istituito un centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza delle cure del paziente. Il compito di questa struttura sarà di raccogliere i dati su rischi ed eventi negativi, oltre che sulle cause, l’entità, la frequenza ed i costi del contenzioso; le informazioni così raccolte saranno trasmesse al cd. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza sanitaria, istituito a sua volta dal Ministero della Salute.

La riforma, così come articolata, si presta a divenire il giusto equilibrio tra la tutela dei professionisti del settore sanitario che operano correttamente ed il diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore medico, prevedendo a tal fine nuovi strumenti a garanzia di entrambe le posizioni.

Scritto da Manuela Rapino - Pubblicato sul numero 3 del 2017 nel "Il Corace"

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