giovedì 20 aprile 2017

NUOVE MISURE URGENTI

PER RAFFORZARE LA SICUREZZA URBANA, LA VIVIBILITÀ DEI TERRITORI E IL DECORO DELLE CITTÀ


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”.

Il Decreto, che contiene norme per garantire la sicurezza nei centri cittadini, e che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico, è diretto a realizzare una cooperazione rafforzata tra Prefetti e Comuni al fine di attuare nuove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di aree pubbliche; in tal modo incrementando i servizi di controllo del territorio e promuovendone la valorizzazione.
L’apparato sanzionatorio ammnistrativo viene rafforzato, anche in relazione all’esigenza di garantire la libera accessibilità e fruizione degli spazi e delle infrastrutture delle Città, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.

Centralità assume la nozione di sicurezza urbana, definita del decreto legge come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle Città. La sicurezza urbana non può essere garantita con le sole misure punitive, messe in atto dalle forze di polizia, ma sono necessarie attività costruttive e propositive che coinvolgono anche l’apparato amministrativo, chiamato a realizzare i più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile della comunità, attraverso la riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione del rispetto della legalità.

In particolare, nasce il Comitato metropolitano, un organismo ad hoc co-presieduto dal Prefetto e dal Sindaco, e deputato all’analisi, valutazione e confronto sui temi di sicurezza urbana. I patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, avranno, quindi, lo scopo di individuare interventi per la sicurezza urbana al fine di:
- prevenire fenomeni di criminalità, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate;
- promuovere il rispetto della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque possano turbare il libero utilizzo degli spazi pubblici;
- promuovere il rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione tra le amministrazioni competenti, finalizzate all’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.

Nel decreto sono rafforzati i poteri di intervento dei Sindaci. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, potrà adottare ordinanze urgenti dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. In particolare, per tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche per lo svolgimento di specifici eventi, potrà attuare interventi sugli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
E’ stato introdotto, al riguardo, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ultrasedicenni (precedentemente tale divieto era previsto per la sola “vendita”). Va ricordato che il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18 ultrasedicenni, in quanto la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’art. 689 c.p.

Il Sindaco, inoltre, può ora emanare ordinanze urgenti dirette a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastando situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

Ai fini della tutela della sicurezza e del decoro urbano, il Sindaco potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui proventi sono devoluti al Comune e destinati all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze (musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, scuole, plessi scolastici e siti universitari, altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico), in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti.

Al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, per 48 ore ovvero 6 mesi fino ad un massimo di due anni (cd. “Daspo urbano”). Giova comunque precisare che la disposizione in esame non è diretta a colpire i clochard, che si riparano dal freddo nelle stazioni, ma colpisce coloro che, nei luoghi indicati, vengono trovati in stato di ubriachezza, che compiono atti contrari alla pubblica decenza, che esercitano il commercio abusivo ovvero esercitano l’attività di parcheggiatore o guardia-macchine abusivo.

Contro le occupazioni arbitrarie di immobili, fonte di forti tensioni sociali e di situazioni di illegalità, il Prefetto potrà impartire apposite disposizioni per contemperare l’esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sgombero di edifici abusivamente occupati con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché con quelle di garanzia dei diritti fondamentali della persona, prevenendo possibili turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica ed assicurando il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero.

Ulteriori misure di polizia riguardano il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi, attraverso il ricorso alla misura di prevenzione del cd. “Daspo”, che può essere emesso anche indipendentemente da una condanna penale. Il questore potrà disporre nei confronti dei soggetti condannati per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se si tratta di minori ultraquattordicenni, il divieto di accesso o stazionamento nei locali in cui sono stati commessi gli illeciti, ovvero nelle loro immediate vicinanze.
Nei confronti di tali soggetti, oltre al divieto di accesso, il questore potrà comminare, singolarmente o cumulativamente, una o più sanzioni, quali l’obbligo di presentazione presso gli uffici della Polizia di Stato o dei Carabinieri, l’obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata, il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza (obbligo di soggiorno), l’obbligo di presentazione alla Polizia negli orari di entrata e di uscita degli istituti scolastici.

Sono state, inoltre, introdotte misure contro il deturpamento e l’imbrattamento di immobili pubblici o mezzi di trasporto o cose di interesse artistico (art. 639 c.p.), le quali prevedono la possibilità per il giudice di disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l’obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, nei confronti di chi si macchia di atti contro il decoro urbano (contrasto al fenomeno dei writers).
E’ stato anche ripristinato (fino al 30 giugno 2020) l’arresto in flagranza differita e l’applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e/o pubbliche. E’ stata prevista la possibilità di utilizzare il cosiddetto braccialetto elettronico nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che a ciò abbiano prestato, naturalmente, esplicito consenso.

E ancora, sono state previste multe salate anche per i parcheggiatori abusivi, e se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione raddoppia. Quanto previsto nell’illustrato decreto legge, pertanto, si presta a garantire un efficace piano globale di sicurezza a tutela dei cittadini, in ossequio all’obiettivo perseguito dal Ministro Minniti, firmatario del decreto stesso: “affinché una piazza sia sicura la notte, è senza dubbio necessario che sia presidiata della Polizia. Ma anche che quella piazza sia illuminata e resa agibile da politiche sociali di inclusione, oltre che di decoro urbano”.

Scritto da Manuela Rapino - Pubblicato sul numero 4 del 2017 nel "Il Corace"

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