PER RAFFORZARE LA SICUREZZA URBANA, LA VIVIBILITÀ DEI TERRITORI E IL DECORO DELLE CITTÀ
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”.
Il
Decreto, che contiene norme per garantire la sicurezza nei centri
cittadini, e che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico, è
diretto a realizzare una cooperazione rafforzata tra Prefetti e
Comuni al fine di attuare nuove modalità di prevenzione e di
contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad
esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di
aree pubbliche; in tal modo incrementando i servizi di controllo del
territorio e promuovendone la valorizzazione.
L’apparato
sanzionatorio ammnistrativo viene rafforzato, anche in relazione
all’esigenza di garantire la libera accessibilità e fruizione
degli spazi e delle infrastrutture delle Città, prevedendo, tra
l’altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di
determinati pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati
per reati di particolare allarme sociale.
Centralità assume la
nozione di sicurezza urbana, definita del decreto legge come il bene
pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle Città. La
sicurezza urbana non può essere garantita con le sole misure
punitive, messe in atto dalle forze di polizia, ma sono necessarie
attività costruttive e propositive che coinvolgono anche l’apparato
amministrativo, chiamato a realizzare i più elevati livelli di
coesione sociale e convivenza civile della comunità, attraverso la
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati,
l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale,
la prevenzione della criminalità, la promozione del rispetto della
legalità.
In particolare, nasce il Comitato metropolitano, un
organismo ad hoc co-presieduto dal Prefetto e dal Sindaco, e deputato
all’analisi, valutazione e confronto sui temi di sicurezza urbana.
I patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il Prefetto e il
Sindaco, avranno, quindi, lo scopo di individuare interventi per la
sicurezza urbana al fine di:
- prevenire fenomeni di criminalità,
attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a
vantaggio delle zone maggiormente degradate;
- promuovere il rispetto
della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni
forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di
immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la
prevenzione di altri fenomeni che comunque possano turbare il libero
utilizzo degli spazi pubblici;
- promuovere il rispetto del decoro
urbano, anche valorizzando forme di collaborazione tra le
amministrazioni competenti, finalizzate all’individuazione di aree
urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da
consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da
sottoporre a particolare tutela.
Nel decreto sono rafforzati i poteri
di intervento dei Sindaci. Il Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, potrà adottare ordinanze urgenti dirette a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. In particolare,
per tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti in
determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone,
anche per lo svolgimento di specifici eventi, potrà attuare
interventi sugli orari di vendita e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.
E’ stato introdotto, al riguardo, il
divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18
ultrasedicenni (precedentemente tale divieto era previsto per la sola
“vendita”). Va ricordato che il divieto suddetto riguarda i
minori di anni 18 ultrasedicenni, in quanto la somministrazione di
alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’art.
689 c.p.
Il Sindaco, inoltre, può ora emanare ordinanze urgenti
dirette a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastando
situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di
illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o
fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi
pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso
di sostanze stupefacenti.
Ai fini della tutela della sicurezza e del
decoro urbano, il Sindaco potrà applicare una sanzione
amministrativa pecuniaria, i cui proventi sono devoluti al Comune e
destinati all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro
urbano, nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che
limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture
ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze (musei, aree e
parchi archeologici, complessi monumentali, scuole, plessi scolastici
e siti universitari, altri istituti e luoghi della cultura
interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde
pubblico), in violazione dei divieti di stazionamento o di
occupazione di spazi ivi previsti.
Al trasgressore è fatto ordine di
allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, per 48
ore ovvero 6 mesi fino ad un massimo di due anni (cd. “Daspo
urbano”). Giova comunque precisare che la disposizione in esame non
è diretta a colpire i clochard, che si riparano dal freddo nelle
stazioni, ma colpisce coloro che, nei luoghi indicati, vengono
trovati in stato di ubriachezza, che compiono atti contrari alla
pubblica decenza, che esercitano il commercio abusivo ovvero
esercitano l’attività di parcheggiatore o guardia-macchine
abusivo.
Contro le occupazioni arbitrarie di immobili, fonte di forti
tensioni sociali e di situazioni di illegalità, il Prefetto potrà
impartire apposite disposizioni per contemperare l’esigenza di dare
esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sgombero di edifici
abusivamente occupati con le esigenze di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, nonché con quelle di garanzia dei diritti
fondamentali della persona, prevenendo possibili turbative all’ordine
e alla sicurezza pubblica ed assicurando il concorso della forza
pubblica alle operazioni di sgombero.
Ulteriori misure di polizia
riguardano il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti
all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico
e pubblici esercizi, attraverso il ricorso alla misura di prevenzione
del cd. “Daspo”, che può essere emesso anche indipendentemente
da una condanna penale. Il questore potrà disporre nei confronti dei
soggetti condannati per reati di produzione, traffico e detenzione
illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se si tratta di
minori ultraquattordicenni, il divieto di accesso o stazionamento nei
locali in cui sono stati commessi gli illeciti, ovvero nelle loro
immediate vicinanze.
Nei confronti di tali soggetti, oltre al divieto
di accesso, il questore potrà comminare, singolarmente o
cumulativamente, una o più sanzioni, quali l’obbligo di
presentazione presso gli uffici della Polizia di Stato o dei
Carabinieri, l’obbligo di rientro nella propria abitazione entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata,
il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza (obbligo di
soggiorno), l’obbligo di presentazione alla Polizia negli orari di
entrata e di uscita degli istituti scolastici.
Sono state, inoltre,
introdotte misure contro il deturpamento e l’imbrattamento di
immobili pubblici o mezzi di trasporto o cose di interesse artistico
(art. 639 c.p.), le quali prevedono la possibilità per il giudice di
disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l’obbligo
alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, nei
confronti di chi si macchia di atti contro il decoro urbano
(contrasto al fenomeno dei writers).
E’ stato anche ripristinato
(fino al 30 giugno 2020) l’arresto in flagranza differita e
l’applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati
di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e/o
pubbliche. E’ stata prevista la possibilità di utilizzare il
cosiddetto braccialetto elettronico nei confronti dei destinatari
della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che a
ciò abbiano prestato, naturalmente, esplicito consenso.
E ancora,
sono state previste multe salate anche per i parcheggiatori abusivi,
e se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di
reiterazione, la sanzione raddoppia. Quanto previsto nell’illustrato
decreto legge, pertanto, si presta a garantire un efficace piano
globale di sicurezza a tutela dei cittadini, in ossequio
all’obiettivo perseguito dal Ministro Minniti, firmatario del
decreto stesso: “affinché una piazza sia sicura la notte, è senza
dubbio necessario che sia presidiata della Polizia. Ma anche che
quella piazza sia illuminata e resa agibile da politiche sociali di
inclusione, oltre che di decoro urbano”.
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