venerdì 2 marzo 2018

WHISTLEBLOWING: TUTELATO Il DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLECITI

I lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro saranno tutelati dall’ordinamento in base a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di “whistleblowing.

La nuova legge si compone di tre articoli ed ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori, ampliando così la disciplina di cui alla legge Severino che aveva già accordato una prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo in suo favore un vero e proprio sistema di garanzie. La tutela, applicabile non solo ai rapporti di pubblico impiego, ma anche a quelli privati, impedisce che il dipendente che segnala illeciti, conosciuti in ragione del lavoro svolto, possa essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato o sottoposto comunque ad altre ritorsioni. Tali comportamenti possono essere segnalati al responsabile dell’anticorruzione dell’ente (dirigente amministrativo o segretario per gli enti locali) o all’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) o all’autorità giudiziaria ordinaria. L’adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante, viene comunicato dal segnalante o direttamente attraverso i sindacati ANAC, al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia.
Nei confronti del responsabile delle misure citate potrà essere adottata una sanzione amministrativa fino a 30 mila euro, aumentata fino a 50 mila in caso di adozione di procedure discordanti dalle linee guida dell’autorità o di mancata verifica ed analisi della segnalazione ricevuta da parte del responsabile. E’ previsto il reintegro nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno in caso di licenziamento ed ogni atto discriminatorio o ritorsivo adottato nei confronti del segnalatore sarà ritenuto nullo. Spetta all’amministrazione colpita da sanzione dimostrare che le misure adottate nei confronti del dipendente sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.  Tutte le tutele apprestate vengono meno nel caso di responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione, accertata anche con la sola sentenza di primo grado, o per reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante, o laddove ne venga accertata la responsabilità civile per dolo o colpa grave. 

Nell’ambito della nuova normativa l’ANAC garantisce la riservatezza di chi segnala: è vietato rivelare l’identità di chi denuncia ma, in ipotesi di processo penale, il segreto perdura fino alla chiusura delle indagini preliminari. L’ANAC ha recentemente comunicato l’operatività di una app “whistleblower”, un’applicazione informatica che consente al lavoratore pubblico di effettuare una segnalazione in maniera impersonale ed anonima, attraverso l’uso di un codice identificativo che gli permette di attivare un dialogo incentrato sulla massima riservatezza. Basterà accedere all’applicazione presente sul portale dei servizi ANAC e compilare i dati richiesti; a quel punto il segnalatore riceverà un codice identificativo univoco che gli consentirà di dialogare con ANAC anonimamente ed essere informato sullo stato della segnalazione inviata. L’Autorità, qualora ravvisi la fondatezza della segnalazione, provvederà ad informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Amministrazione cui si riferisce la segnalazione o potrà disporre l’invio direttamente della stessa alle autorità competenti.

Scritto da Manuela Rapino - Pubblicato sul numero 2 del 2018 nel Il Corace

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